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Regolamenti

Al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, della tranquillità e dell'abitabilità dell'edificio.

Il regolamento di condominio

Il condominio è un ente di gestione che si costituisce senza alcuna formalità immediatamente dopo la costruzione dell’edificio e la vendita anche di uno solo degli appartamenti di proprietà esclusiva.L’assemblea condominiale può adottare qualsiasi deliberazione inerente alla gestione condominiale, anche se non è stata redatta la tabella millesimale per la ripartizione delle spese. E anche se soprattutto non è stato ancora approvato e trascritto un regolamento condominiale.Se i condomini sono in numero maggiore di dieci è obbligatorio dotarsi di un regolamento condominiale ai sensi dell’art. 1138 del codice civile.I dettami del regolamento di condominio, relativi all’uso delle cose comuni, vincolano i condomini e devono essere osservati non solo dai proprietari condomini, ma anche da coloro che utilizzano le proprietà esclusive, quali conduttori e i comodatari dei singoli appartamenti costituenti l’edificio.Nel caso un conduttore violi una clausola del regolamento, per tale inadempimento nei confronti del condominio è responsabile comunque il condominio proprietario.


Il regolamento contrattuale e assembleare

Il regolamento contrattuale è quello predisposto dall’unico costruttore o proprietario dell’edificio e fatto accettare dagli acquirenti delle singole unità immobiliari con il rogito notarile.Il regolamento assembleare è quello approvato dall’assemblea dei condomini ex art. 1138 del codice civile.Il regolamento assembleare contiene sia norme regolamentari che norme propriamente contrattuali. Hanno natura contrattuale le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi di ciascun condomino, mentre hanno natura regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso delle cose comuni e in genere l’organizzazione e il funzionamento dei servizi condominiali. Devono essere considerate clausole contrattuali anche quelle riguardanti l’uso delle cose comuni, quando dalla loro eventuale modifica possa derivare un pregiudizio ai diritti che ciascun condomino ha sulla cosa comune.
Le norme regolamentari sono suscettibili di variazione con una delibera adottata dalla maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 del codice civile, vale a dire con una maggioranza di cinquecento millesimi e la maggioranza degli intervenuti all’assemblea.Le norme cotrattuali possono essere modificate soltanto con l’approvazione dell’unanimità di tutti i condomini rappresentanti l’intero valore dell’edificio e in particolare con un voto manifestato in forma scritta.